martedì 6 novembre 2012

Vittorio Sgarbi parla di "E io non pago!" (Stampa Alternativa).

Ringrazio Vittorio Sgarbi per la vivace simpatia. A lui l'assicurazione che non volevo prenderlo di mira gratuitamente o criminalizzarlo.

lunedì 25 giugno 2012

La revoca e l’annullamento della patente di guida in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna

Francia
In Francia la patente di guida può essere annullata a seguito di una decisione amministrativa o di una decisione giudiziaria, ma in entrambi i casi non si arriva mai alla revoca definitiva della licenza.
Nel caso di annullamento per decisione amministrativa, la patente può essere annullata a causa dello stato di salute del suo titolare o perché quest’ultimo abbia perso la totalità dei punti assegnati alla sua patente (in Francia la patente a punti è in vigore dal 1992).
Per quanto riguarda lo stato di salute il Code de la route (art. R 221-14) prevede la possibilità per il prefetto di prescrivere un esame medico e, in base al risultato, di annullare la patente “nel caso in cui le informazioni in suo possesso gli permettano di ritenere che lo stato fisico del titolare della patente possa essere incompatibile con il mantenimento della patente di guida”.
Per quanto riguarda la perdita dei punti assegnati alla patente, il Code de la route (art. L 223-1) prevede che alla perdita totale dei punti consegua che la patente perda la sua validità. In tale caso l’interessato riceve dall’autorità amministrativa l’ingiunzione a consegnare la patente di guida al prefetto del suo dipartimento di residenza e perde il diritto a guidare veicoli (art. L223-5, I). Egli non può ottenere una nuova patente di guida prima di sei mesi dalla remissione della precedente patente al prefetto e solo dopo essere stato riconosciuto idoneo a seguito di un esame medico e psico-attitudinale effettuato a sue spese (art. L223-5, II). Il termine di sei mesi può essere portato 1 anno qualora il ritiro della patente per perdita di punti sia intervenuto entro 5 anni da un precedente ritiro.
Nel caso della decisione giudiziaria il tribunale può dichiarare l’annullamento automatico (de plein droit) della patente di guida, oppure pronunciare l’annullamento come pena complementare.


a) L'annullamento automatico (de plein droit)
Il Code de la Route prevede l’annullamento de plein droit della patente di guida nei casi seguenti :
-         recidiva nella guida in stato di alto tasso alcolico o in stato di ubriachezza manifesta (art. L 234-13) o sotto gli effetti di stupefacenti (art. L235-4, II);
-         guida (in stato di alto tasso alcolico o in stato di ubriachezza manifesta o sotto effetto di stupefacenti) che abbia provocato incidenti con danni a terzi comportanti un’incapacità lavorativa di più di tre mesi o la morte involontaria.
In tali casi l’annullamento è automatico e il giudice non può che costatare l’annullamento senza alcun margine per eventuali considerazioni di clemenza, se non sulla durata del divieto di fare domanda per una nuova patente.
L’interessato non può richiedere una nuova patente di guida prima dello spirare del termine imposto dal tribunale. Il tribunale può fissare un termine di tre anni al massimo, che può essere aumentato a cinque anni in caso di ferite o di omicidio involontario oppure a dieci anni in caso di recidiva di omicidio involontario.
L’interessato dovrà comunque essere riconosciuto idoneo alla guida dopo un esame medico e psico-attitudinale, effettuato a sue spese.
b) L'annullamento a titolo di pena complementare
Il Code de la Route fissa i casi in cui il giudice può richiedere l’annullamento della patente come pena complementare, tra i quali:
-         guida in stato di alto tasso alcolico o in stato di ubriachezza manifesta (artt. L234-1 e L 234-2, I, 2°);
-         reato di fuga nel caso il guidatore sia consapevole di aver causato o provocato un incidente;
-         condanna per omicidio o ferite involontarie qualora l’omicidio o le ferite involontarie siano state commesse a causa della guida di un autoveicolo;
-         rifiuto di sottoporsi alla verifica del tasso alcolico (art. L234-8) o delle analisi per la verifica di presenza di sostanze stupefacenti nel sangue (art. L235-3);
-         guida di un veicolo nonostante una decisione di trattenimento o sospensione della patente ;
-         guida di un veicolo nonostante il divieto di guidare un veicolo non equipaggiato di un dispositivo omologato di blocco della messa in moto collegato ad un congegno elettronico di test etilico del guidatore istallato da un professionista autorizzato (art. L 234-2, I, 7°);
-         guida sotto effetto di sostanze o di piante stupefacenti (art. L235-1);
-         rifiuto di restituzione della patente.
L’interessato potrà fare domanda per una nuova patente alle stesse condizioni previste per l’annullamento de plein droit.

Germania
In Germania, il ritiro della patente (Entziehung der Fahrerlaubnis) può essere disposto sia da un’autorità amministrativa (l’autorità per l’autorizzazione alla guida - Fahrerlaubnisbehörde), sia dal giudice.
Per evitare decisioni contrastanti, l’autorità per l’autorizzazione alla guida, conformemente al § 3, comma 3 del Codice della strada (Straßenverkehrsgesetz), sospende la decisione in pendenza di processo penale, nel quale viene esaminata la possibilità di ritirare la patente all’imputato.
La norma che prevede il ritiro temporaneo della patente è il § 111a del Codice di procedura penale; condizione principale è l’esistenza di gravi motivi che giustifichino il ritiro della patente (§ 69 del Codice penale). L’ordine di sospensione temporanea avviene attraverso il tribunale di prima istanza (nei casi di pericolo imminente può essere disposto anche dai funzionari di polizia).
Il ritiro della patente da parte di un organo amministrativo è stabilito dal § 3 del Codice della strada. Il ritiro avviene qualora una persona si dimostri inadatta o incapace di guidare un autoveicolo per la sussistenza di difetti fisici, psichici o caratteriali (gli indizi possono essere: il tasso alcolico riscontrato o la drastica riduzione dei punti della patente).
Infine, il ritiro della patente da parte di un giudice è previsto dai §§ 69 e seguenti del Codice penale. La requisizione costituisce una misura di sicurezza.
In base al § 69 “se taluno viene condannato per un fatto antigiuridico commesso alla guida o relativamente alla guida di un autoveicolo o in violazione dei doveri del conduttore di un veicolo, o non viene condannato soltanto perché è provata o non può essere esclusa la sua incapacità di colpevolezza, il giudice gli ritira la patente di guida se dal fatto risulta che egli non è idoneo alla guida di autoveicoli. La patente di guida perde validità dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. La confisca della patente rilasciata da un’autorità tedesca viene disposta con la sentenza”.
Il § 69a del Codice penale stabilisce, inoltre, che “se il giudice ritira la patente, dispone al contempo che per un periodo da 6 mesi a 5 anni non possa essere rilasciata una nuova patente di guida (blocco). In casi eccezionali, il blocco può essere disposto per sempre se è ragionevole attendersi che il termine legislativo massimo non sia sufficiente per evitare il pericolo che proviene dall’autore. Se questi non ha la patente viene solo disposto il blocco”.
La durata minima del blocco è di un anno se nei confronti dell’autore è già stato disposto una volta il blocco negli ultimi tre anni prima del nuovo fatto.
Se la patente di guida era stata ritirata provvisoriamente a causa del fatto (§ 111a del Codice di procedura penale), la durata minima del blocco si riduce del tempo in cui ha avuto effetto il ritiro provvisorio. Esso non può comunque avere una durata inferiore a tre mesi. Il blocco inizia da quando la sentenza passa in giudicato. Nel termine viene computato il tempo del ritiro provvisorio disposto a causa del fatto. Il blocco inizia da quando la sentenza passa in giudicato. Se c’è motivo di ritenere che l’autore non sia più inidoneo alla guida di autoveicoli, il giudice può revocare il blocco prima del termine.
Alla scadenza del periodo di blocco, la persona interessata può avanzare la richiesta per una nuova patente di guida. Per l’ottenimento di una nuova patente, il richiedente deve presentare domanda alla competente autorità non prima che siano trascorsi tre mesi dalla scadenza del periodo di blocco. Alla domanda, l’interessato deve allegare una serie di documenti (carta di identità o passaporto, esami della vista e dell’udito, foto tessera e, eventualmente, certificati che attestino l’idoneità fisica e psichica e perizie medico-psicologiche) attraverso i quali l’autorità verifica e accerta l’abilità e la capacità del richiedente.
Il superamento di un nuovo esame di guida è doveroso solo nei casi in cui l’autorità competente stabilisca che il richiedente non è più in possesso delle necessarie conoscenze e capacità, ai sensi dei §§ 16 (esame teorico) e 17 (esame pratico) del Regolamento riguardante l’ammissione delle persone alla circolazione stradale (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (§ 20).

Regno Unito
Le disposizioni in materia di circolazione dei veicoli, dettate da una legislazione alquanto articolata e stratificata nel tempo, si rinvengono, per quanto attiene al rilascio, alla sospensione e alla revoca dei titoli abilitativi alla guida di veicoli, in una serie di provvedimenti (Road Traffic Act 1988; Road Traffic Act 1991; Road Traffic Offences Act 1988; Road Safety Act 2006) le cui regole, per comodità di consultazione, sono condensate nel “codice” noto come Highway Code.
La disciplina vigente, fondata sul sistema della “patente a punti”, prevede, in linea generale, il ritiro della patente (disqualification) quando il titolare abbia accumulato penalità in conseguenza delle infrazioni commesse; il provvedimento, che di norma richiede il rilascio di un nuovo titolo di guida, è disposto nei confronti del titolare per un periodo non inferiore a sei mesi quando le penalità accumulate siano state 12 o più in un triennio. La legge modula in ogni caso i suoi effetti secondo criteri di gradualità: la durata della disqualification può, infatti, essere temporaneamente contenuta, per le infrazioni meno gravi, in 56 giorni senza comportare il rilascio di un nuovo titolo di guida; od altrimenti può prolungarsi (rispettivamente a dodici mesi o a due anni) se il relativo provvedimento è adottato nei confronti dell’interessato per la seconda o per la terza volta.
In caso di violazioni delle norme in materia di circolazione qualificate dalla legge come reati (road offences), si applicano nei confronti del reo penalità in misura prefissata e proporzionata alla gravità del reato nonché, a discrezione dell’autorità giudiziaria qualora non lo imponga la legge per i reati più gravi, il ritiro del titolo di guida.
Ad esempio, la guida senza copertura assicurativa, o la violazione consistente nell’utilizzazione del telefono mentre si è alla guida, comportano penalità prestabilite (da 6 a 8 nel primo caso, 3 nel secondo) e il ritiro della patente a discrezione del giudice; la guida sconsiderata e pericolosa, oppure in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, oppure tale da provocare la morte di una persona, costituiscono comportamenti sanzionati dalla legge con pene detentive (variabili dai 2 ai 14 anni a seconda dei reati), con pene pecuniarie (di entità indeterminata) e con il ritiro obbligatorio della patente, nei casi più gravi di durata non inferiore ai due anni (le penalità, in questo caso, trovano applicazione solo quando eccezionalmente non sia stata dichiarata la disqualification). Il rilascio del titolo, decorso il periodo di sospensione, è condizionato (a discrezione dell’autorità giudiziaria, od obbligatoriamente ove la legge lo imponga nei casi più gravi) ad un nuovo driving test.
Una tabella esemplificativa ripresa dallo Highway Code pone in evidenza la relazione intercorrente, nelle diverse fattispecie, tra l’attribuzione di penalità e la disqualification dalla guida di veicoli:
Offence
Imprisonment
Fine
Disqualification
Penalty points
Causing death by dangerous driving
14 years
Unlimited
Obligatory – 2 years minimum
3-11 (if exceptionally not disqualified)
Dangerous driving
2 years
Unlimited
Obligatory
3-11 (if exceptionally not disqualified)
Causing death by careless driving under the influence of drink or drugs
14 years
Unlimited
Obligatory - 2 years minimum
3-11 (if exceptionally not disqualified)
Careless and inconsiderate driving
-
£5,000
Discretionary
3-9
Driving while unfit through drink or drugs or with excess alcohol: or failing to provide a specimen for analysis
6 months
£5,000
Obligatory
3-11 (if exceptionally not disqualified)
Failing to stop after an accident or failing to report an accident
6 months

£5,000
Discretionary
5-10
Driving when disqualified
6 months (12 months in Scotland)
£5,000
Discretionary
6
Offence
Imprisonment
Fine
Disqualification
Penalty points
Driving after refusal or revocation of licence on medical grounds
6 months
£5,000
Discretionary
3-6
Driving without insurance


£5,000
Discretionary
6-8
Using a vehicle in a dangerous condition

LGV £5,000
PCV £5,000
Other £2,500
Obligatory if offence committed within 3 years of a previous conviction for the same offence - 6 months minimum otherwise discretionary
3 in each case
Failure to have proper control of vehicle or full view of the road and traffic ahead, or using a hand-held mobile phone while driving

£1,000 (£2,500 for PCV or goods vehicle)
Discretionary
3
Driving otherwise than in accordance with a licence

£1,000
Discretionary
3-6
Speeding

£1,000 (£2,500 for motorway offences)
Discretionary
3-6 or 3 (fixed penalty)
Traffic light offences

£1,000
Discretionary
3
No MOT certificate

£1,000


Seat belt offences

£500


Offence
Imprisonment
Fine
Disqualification
Penalty points
Dangerous cycling

£2,500


Careless cycling

£1,000


Cycling on pavement

£500


Failing to identify driver of a vehicle

£1,000
Discretionary
6

Inoltre, nei casi di ritiro della patente a causa dell’uso di stupefacenti o di alcolici per due volte in un decennio, o di rifiuto del titolare a sottoporre ad analisi suoi campioni biologici, il nuovo rilascio del titolo di guida può essere condizionato all’esito di accertamenti effettuati in sede medico-legale; e il persistente uso di stupefacenti o di alcolici può comportare la revoca definitiva (withdrawal) della patente.
Regole particolari, infine, si applicano a coloro i quali abbiano superato per la prima volta l’esame di guida da non più di due anni. In tale ipotesi, il Road Traffic (New Drivers) Act 1995 prevede che l’attribuzione di 6 penalità nel corso del biennio decorrente dal rilascio del titolo di guida ne comporta la revoca; per poterla riottenere, l’interessato può fare istanza per il rilascio del solo permesso provvisorio riservato ai praticanti (provisional licence) in prospettiva di ripetere l’esame di guida.

Spagna
Anche l’ordinamento spagnolo, al pari del francese, non prevede in alcun caso la revoca definitiva della patente di guida.
La normativa in materia di autorizzazioni amministrative alla circolazione dei veicoli è contenuta nel titolo IV (artt. 59-64) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
L’art. 63, in particolare, disciplina la dichiarazione di nullità o lesività e la perdita di validità di tali autorizzazioni. Esse possono essere oggetto di dichiarazione di nullità o lesività quando concorrano le condizioni generali di nullità e annullabilità di cui agli artt. 62 e 63 della Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (ad esempio, se emanate da organo incompetente, se hanno un contenuto impossibile, se infrangono l’ordinamento giuridico, ecc.).
In ogni caso la validità delle autorizzazioni amministrative alla circolazione di veicoli è subordinata al mantenimento dei requisiti richiesti per il loro conseguimento. È possibile dichiarare la perdita di validità delle autorizzazioni quando si certifichi la scomparsa dei requisiti in materia di conoscenze, abilità o attitudini psico-fisiche previste. Per fare questo, l’amministrazione competente deve notificare all’interessato la presunta carenza del requisito richiesto. Il titolare dell’autorizzazione di cui è stata dichiarata la perdita di validità può ottenerla di nuovo seguendo il procedimento indicato, superando le relative prove e conseguendo i requisiti richiesti.
L’amministrazione dichiara inoltre la perdita di validità dell’autorizzazione alla guida quando il suo titolare abbia perso la totalità dei punti assegnati (normalmente dodici); constatata la perdita totale dei punti, l’amministrazione, entro quindici giorni, notifica all’interessato la dichiarazione di perdita di validità del permesso o licenza di guida. In tal caso, il titolare dell’autorizzazione non può ottenere un nuovo permesso o licenza se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla notificazione (tre mesi in caso di conducenti professionali). Se durante i tre anni successivi al conseguimento della nuova autorizzazione si incorre di nuovo nella perdita di validità a causa della perdita totale dei punti, un’ulteriore nuova licenza non può essere ottenuta prima di dodici mesi (sei mesi per i conducenti professionali). In ogni caso per ottenere di nuovo l’autorizzazione è necessario seguire e superare un corso di sensibilizzazione e rieducazione stradale con prove finali.
L’art. 64 disciplina il caso della sospensione cautelare, che può essere adottata durante i procedimenti di dichiarazione di nullità o lesività e perdita di validità delle autorizzazioni amministrative, quando esista un grave pericolo per la sicurezza della circolazione.

venerdì 8 giugno 2012

Una recensione di Cesare Maffi di "Italia Oggi"

Cesare Maffi di "Italia Oggi" si è occupato del mio libro. Lo ringrazio molto e voglio precisare che Riccardo Bianchi aveva l'introduzione del libro e gli avevo citato alcuni casi del mio libro. Ma Bianchi e quelli di "Repubblica" non erano stati informati dal sottoscritto del caso di Eugenio Scalfari, che nel libro è citato con tanto di lettera di di un indignatissimo Eugenio Scalfari all'allora sindaco di Milano Aldo Aniasi e smentita della questura di Milano.

"E io non pago!", recensito dal "Venerdì" di "Repubblica". Articolo di Riccardo Bianchi